Art. 6.
(Materie di contrattazione).

      1. Gli organi della rappresentanza dei militari, avvalendosi, ove necessario, del supporto tecnico-professionale degli uffici competenti e di personale tecnico esterno, svolgono attività contrattuale con i competenti organi governativi su tutte le questioni che attengono alle seguenti materie:

          a) trattamento economico fondamentale e accessorio;

          b) orario di lavoro;

          c) licenze, aspettative e permessi;

          d) formazione e aggiornamento professionali;

          e) fissazione dei criteri per la mobilità del personale, per la valutazione caratteristica e l'avanzamento, nonché per l'attribuzione degli incarichi;

          f) gestione degli enti di assistenza del personale;

          g) istanze dei singoli militari, tese al soddisfacimento di esigenze personali o collettive;

          h) verifica delle procedure di impiego del personale nelle varie attività e missioni, per accertare il rispetto della dignità del medesimo e delle norme costituzionali.

 

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      2. I criteri di cui alla lettera e) del comma 1 sono concertati da ciascuna sezione autonoma del COCER interforze con l'autorità competente ogni tre anni, al fine di stabilirne la corrispondenza e la validità.
      3. In sede di prima attuazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale, con uno o più decreti del Ministro della difesa, di intesa con le singole sezioni autonome del COCER interforze, che acquisiscono i pareri vincolanti dei consigli di categoria, sono stabiliti i criteri di cui alla lettera e) del comma 1.
      4. Le sezioni del COCER dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, prima di presentare le proprie piattaforme contrattuali, possono incontrarsi con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale della Polizia di Stato, al fine di pervenire a un eventuale accordo comune.
      5. Ciascuna sezione autonoma del COCER interforze può partecipare a incontri, convegni e seminari, organizzati in proprio o da altri enti o associazioni. I comandi corrispondenti devono fornire i mezzi e gli strumenti economici necessari per la preparazione e la partecipazione agli eventi di cui al presente comma.
      6. Gli organi della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, partecipano con personale designato, ai consigli di amministrazione degli enti di assistenza, previdenza e beneficenza del personale militare, nominati dai Ministri della difesa, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti.
      7. I COBAR concertano con la propria amministrazione la parte economica riguardante l'efficacia dei servizi istituzionali.